Il GiocaSport

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STATUTO

Art. 1 -              COSTITUZIONE

E’ costituita in Bomporto l’Associazione di genitori degli alunni frequentanti le Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, e Ravarino, senza fini di lucro.

Denominazione:              GIOCASPORT E NON SOLO

Sede:              Via Verdi, n. 8  -  41030 Bomporto (Mo)

              c/o Centro Culturale del Comune di Bomporto

Art. 2 -              SCOPI  E  FINALITA’

L’Associazione si ispira ai principi della solidarietà umana, nello spirito della Costituzione Italiana, in ottemperanza ai principi contenuti nella legge 266/91 e negli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

L’Associazione non persegue fini di lucro, anche indiretto ed opera autonomamente e/o in regime di convenzione con le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio e con gli Enti locali, ovvero collaborando con altre organizzazioni private. Essa si prefigge i seguenti scopi:

-      promuovere il diritto allo studio;

-      tutelare e diffondere la cultura delle arti in tutte le sue forme;

-      promuovere l’educazione, la formazione umana e culturale e lo svago;

-      utilizzare parte dei locali delle Scuole del territorio dei Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino, in convenzione con le medesime, per le finalità di pubblica utilità (art. 3 DPR 26/10/72 N.637);

-      coordinare l’acquisto e il recupero dei libri di testo, allo scopo di facilitare la fruibilità dei libri da parte delle famiglie e di educare al rispetto ed al corretto utilizzo dei libri medesimi;

-      promuovere corsi integrativi, conferenze, attività artistiche, giornalistiche, cinematografiche, teatrali e sportive;

l’Associazione si propone in particolare di agire in favore dei soggetti svantaggiati dal punto di vista fisico, psichico, economico, sociale e familiare, svolgendo attività nei seguenti settori:

-      didattica  -  si intende favorire, in collaborazione con la Scuola, e con le altre Associazioni presenti sul territorio, l’attivazione di corsi di recupero ed integrativi nelle varie discipline.
(es: lingue straniere, informatica, fotografia, hobbistica), e la prevenzione della dispersione scolastica.

-      Feste  -  ci si prefigge l’obiettivo di favorire la socializzazione fra genitori, organizzando feste e manifestazioni varie.

-      Sport  -  si intende sviluppare l’interesse degli studenti nei confronti di varie discipline sportive che verranno di volta in volta individuate.

Inoltre l’Associazione si prefigge lo scopo di:

-      Promuovere la partecipazione dei genitori anche attraverso momenti di incontro su problemi comuni;

-      Stimolare il confronto e la collaborazione dei genitori con quanti, singoli ed associazioni, sono impegnati in attività e finalità analoghe;

-      Sviluppare l’interesse della comunità verso le attività scolastiche, nell’ambito della prevista autonomia.

-      Collaborare con la scuola nella realizzazione di attività integrative dei servizi scolastici, in orario scolastico ed extrascolastico.

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Art. 3 -              FINANZIAMENTO

Per il finanziamento di dette attività si potranno indire sottoscrizioni, lotterie, pesche, ed ogni altra attività non in contrasto con le finalità dell’associazione, nel rispetto della normativa prevista legge 266/91.

Le attività sopra riportate sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, i quali non possono essere retribuiti in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti potranno essere rimborsate dall’Associazione solo le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa presentazione di documentazione e dentro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 4 -              RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le proprie risorse economiche da:

-      Quote associative;

-      Contributi degli aderenti;

-      Contributi di privati;

-      Contributi dello Stato, di Enti, di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

-      Donazioni o lasciti testamentari;

-      Rimborsi derivanti da convenzioni;

-      Entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali, anche a seguito dell’offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore, purché questi siano offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

-      Entrate derivanti da eventuali attività commerciali occasionali marginali, esercitate ai soli fini dell’autofinanziamento per l’attività istituzionale principale.

Le entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali e da sottoscrizioni fra i soci di un bacino di utenza scolastico, delimitato localmente o per ordine di scuola, sono riutilizzate per iniziative che interessano il medesimo bacino.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente al 1 settembre e al 31 agosto di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di novembre.

E’ facoltà dell’assemblea deliberare la predisposizione di un bilancio preventivo, qualora lo ritenga necessario in relazione alle dimensioni raggiunte dall’attività svolta dall’Associazione, ovvero qualora lo ritenga comunque opportuno. La redazione del preventivo è a cura del Consiglio Direttivo e del Segretario.

Art. 5 -              PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate derivanti dalle contribuzioni dei Soci fondatori versate alla costituzione dell’Associazione, dalle altre entrate di cui all’art. 4 e dai beni che con le entrate sono stati acquistati o acquisisti per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 -              MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori, i genitori degli alunni frequentanti le Scuole di ogni ordine e grado del territorio dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, e Ravarino e tutte le persone fisiche che intendono contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.


Art. 7 -              CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1.    L’Ammissione a socio, deliberata dal comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2.    Il comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’assemblea in seduta ordinaria.

3.    Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’assemblea.

4.    La qualità di socio si perde:

-         per recesso;

-         per mancato versamento della quota associativa;

-         per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;

-         per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione.

5.    l’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea su proposta del comitato direttivo, dopo che sono stati contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

6.    Il socio receduto, decaduto, o escluso non ha il diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8 -              DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I soci sono obbligati:

-         Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

-         A versare la quota associativa;

-         A prestare la loro opera in favore dell’associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto a:

-         Partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

-         Partecipare all’assemblea con diritto di voto;

-         Accedere alle cariche associative;

-         Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla attività dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 9 -              ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

-         L’Assemblea dei Soci;

-         Il Comitato Direttivo;

-         Il Presidente;

Art. 10 -              L’ASSEMBLEA DEI SOCI

1.    l’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2.    L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

-         discute ed analizza le attività sociali svolte nell’anno precedente;

-         approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

-         elegge i componenti del comitato direttivo;

-         delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

-         stabilisce l’entità della quota associativa annuale;

-         delibera la esclusione dei soci dall’Associazione;

3.    L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

4.    L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento e sulla proroga della durata dell’Associazione, e quant’altro non di competenza dell’assemblea ordinaria.

5.    L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute da un Presidente nominato dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato direttivo.

La convocazione deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’assemblea.

6.    Le assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie sono valide in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

7.    L’Assemblea straordinaria convocata per modificare lo Statuto è valida solo se è presente la maggioranza assoluta dei soci, mentre quella convocata per sciogliere l’Associazione è valida solo se è presente almeno i tre quarti dei Soci.

Art. 11 -              IL COMITATO DIRETTIVO

1.    Il comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 13 nominati dall’Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l’atto costitutivo.
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2.    Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il comitato direttivo decada dall’incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, L’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3.    Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

4.    Al Comitato direttivo spetta di:

-         curare la esecuzione delle delibere assembleari;

-         predisporre il bilancio;

-         nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;

-         deliberare circa l’ammissione, il recesso o la decadenza dei Soci e di altri Enti o Organismi similari;

-         provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’assemblea dei soci;

5.    Il Comitato direttivo è presieduto dal presidente, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

6.    
Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il Consiglio è convocato a cura del Presidente e la convocazione delle riunioni potrà essere effettuata anche telefonicamente o a mezzo strumenti telematici (fax e/o posta elettronica).

7.    I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12 -              IL PRESIDENTE

1.    Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso.

2.    Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch’esso nominato dal Comitato direttivo.

3.    Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella adunanza immediatamente successiva.

4.    Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di suo impedimento. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente, e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano di età in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 13 -              IL SEGRETARIO

Il Segretario:

5.    provvede alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti l’attività economica dell’Associazione.

6.    cura la compilazione dei rendiconti annuali e li consegna al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la corretta tenuta contabile e legale;

7.    si occupa della corrispondenza in arrivo e in partenza, provvede alla registrazione, su apposito registro, dell’iscrizione di nuovi Soci e ne tiene aggiornato lo schedario;

8.    redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle Assemblee degli associati, curando di sottoscriverli unitamente al Presidente.

Art. 14 -              GRATUITA’ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente Art. 2.

Art. 15 -              NORMA FINALE

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in analogo o identico settore.

Art. 16 -              RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



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